Qualcosa non torna…

di barbarasiberiana (feat. Marco, che ci ha girato tempo fa una info sul DDL1345 )

Sul blog del forum “Salviamo il paesaggio” compare questo articolo.

IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE IL PAESAGGIO COME BENE PRIMARIO ASSOLUTO, PREVALENTE RISPETTO A QUALUNQUE ALTRO INTERESSE

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in una serie di sentenze affermando che il paesaggio è bene primario e assoluto. La sua tutela dovrebbe essere prevalente su ogni altro interesse, pubblico e privato.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di paesaggio: il supremo Organo di giustizia amministrativa italiana ha ribadito (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222) che il paesaggio – nel nostro Ordinamento – è bene primario e assoluto. La tutela del paesaggio è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato.

Dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 16 giugno 2014

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2222, del 29 aprile 2014

Beni Ambientali. Il paesaggio rappresenta un bene primario e assoluto prevalente rispetto a qualunque altro interesse.

Come è noto, sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto”, in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono. Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie. Il piano paesaggistico costituisce una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione.

 Ottima notizia. Dovrebbe essere un motivo in più per portare avanti battaglie quali quella contro il consumo di suolo.

Però…

…come si concilia questo con quanto abbiamo riportato QUI?

E come si concilia con il disegno di legge 1345 in discussione al Senato (fra i firmatari anche Realacci), che secondo molte associazioni ambientaliste sembra strutturato apposta per rendere praticamente inattuabili le norme penali in termini di reati ambientali?

Si veda ad esempio l’articolo apparso su “Il Fatto Quotidiano” del 26/04/2014

REATI AMBIENTALI, LA LEGGE CHE FA SALTARE I PROCESSI. E LA GRANDE INDUSTRIA RINGRAZIA

Porto Tolle, Tirreno Power, Ilva: per magistrati ed esperti di diritto il testo in discussione al Senato sembra scritto appositamente per limitare le indagini e mettere a rischio procedimenti in corso. Il Pd si divide. Realacci parla di “eccesso di critica dei magistrati”, Casson bolla il testo come un “regalo alle lobby”

Chi inquina paga, ma solo se ha violato disposizioni amministrative, se il danno è irreversibile e la sua riparazione è “particolarmente onerosa” per lo Stato. In altre parole, chi inquina rischia di non pagare affatto. E’ all’ultimo giro di boa il testo unificato che introduce nel codice penale i delitti contro l’ambiente. Nelle intenzioni dovrebbe rendere dura la vita a chi infierisce su natura, paesaggio e salute pubblica. Ma il testo, per come è scritto, rischia invece di diventare un lasciapassare anche per le violazioni più gravi e di mettere a rischio anche le indagini e i processi penali già in corso, a partire da quelli sui disastri da inquinamento ambientale provocati dalle centrali termoelettriche di Savona e Rovigo. E anche nell’eventuale processo contro i vertici Ilva, la nuova norma, grazie al parametro dell’irreversibilità, potrebbe trasformarsi in un regalo ai Riva. A lanciare l’allarme sono magistrati ed esperti di diritto dell’ambiente che sperano ancora di sensibilizzare Palazzo Madama dove, in vista dell’approvazione, si ripropone anche lo scontro ideologico tra la destra sensibile alle ragioni dell’industria e la sinistra ambientalista, nonché un ruvido confronto tra le diverse anime di quest’ultima.

Licenziato alla Camera e ora all’esame delle commissioni Ambiente e Giustizia del Senato, il disegno di legge 1345 introduce delitti in materia ambientale, prima puniti solo con contravvenzioni, ad eccezione del traffico illecito di rifiuti (2007) e della “combustione illecita” del decreto Terra dei Fuochi (2014). Viene inoltre introdotto all’articolo 452 ter il “disastro ambientale”, punito con pene da 5 a 15 anni. Mano pesante, dunque, se non fosse che la norma è scritta con tanti e tali paletti da renderne impossibile l’applicazione, almeno ai casi davvero rilevanti. E lo dicono gli stessi magistrati che devono utilizzarlo. Il nuovo testo qualifica infatti il “disastro” come “alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema” quando quasi mai, per fortuna, il danno ambientale si rivela tale. In alternativa come un evento dannoso il cui ripristino è “particolarmente oneroso” e conseguibile solo con “provvedimenti eccezionali”. Ma il degrado ambientale potrebbe verificarsi anche se ripristinabile con mezzi ordinari. L’estensione della compromissione e del numero delle persone offese cozzano poi con la possibilità che il disastro possa consumarsi in zone poco abitate e non per forza estese.

Il disegno di legge sposta poi in avanti la soglia di punibilità configurando il disastro come reato di evento e non più di pericolo concreto, come è invece il “disastro innominato” (l’art. 434 del codice penale, comma primo), la norma finora applicata dalla giurisprudenza al disastro ambientale. Sinora era stato possibile punire chi commetteva “fatti diretti a causare un disastro”, quando vi era stato il pericolo concreto per la pubblica incolumità, anche senza che il disastro avvenisse perché non sempre il disastro è una nave che perde petrolio, un incendio o un’esplosione che producono evidenza immediata del danno. A volte, come nel caso dell’inquinamento da combustibili fossili e delle microparticelle come l’amianto, il disastro può restare “invisibile” a lungo prima che emergano i segnali della compromissione dell’ambiente e della salute della collettività. Segnali che, a volte, solo le correlazioni della scienza medica e dei periti riescono a individuare tra una certa fonte inquinante e il pericolo concreto di aumento di patologie e degrado ambientale in una certa area. Sempre che i magistrati abbiano potuto disporre le indagini penali.

Il procuratore generale di Civitavecchia Gianfranco Amendola, storico “pretore verde”, sottolinea la terza grave lacuna. “Deriva dalla evidentissima volontà del nuovo testo di collegare i nuovi delitti alle violazioni precedenti”. Il reato può essere contestato solo nelle ipotesi in cui sia prevista una “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale”. Come se fosse lecito, altrimenti, provocare enormi danni all’ambiente. “Fare addirittura dipendere la punibilità di un fatto gravissimo dall’osservanza o meno delle pessime, carenti e complicate norme regolamentari ed amministrative esistenti significa subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere inapplicabili”.

(…)

Il resto dell’articolo QUI.

111 comments

  1. Wil, magnifica riforma dei delitti ambientali.
    Vuoi che scriva una lettera ai promotori per ringraziarli?

    p.s. Invidio la tua capacità di discettare con sicurezza di argomenti così complessi. Sono anni che mi occupo di questi temi, eppure sono piena di dubbi.

    1. Sicurezza no, io dico la mia opinione,
      Ho giudicato molto interessanti delle cose che hai detto e ti ho detto anche quali

      I promotori da ringraziare nel caso sono del m5s , di sel e del pd.

      Se giudichi male questa riforma e ritieni che il danno (che ritieni esserci ) sia stato fatto in malafede prenditela con loro, e magari chiedi risposte . Io non ne ho.

      ’iniziativa dei deputati REALACCI, ANZALDI, BARETTA, BERLINGHIERI, BOCCI, BONACCORSI, BORGHI, BRAGA, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, COCCIA, COMINELLI, D’INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GNECCHI, GRASSI, Tino IANNUZZI, IORI, KYENGE, LODOLINI, LOSACCO, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, PARIS, PELLEGRINO, PES, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN e ZARDINI(342); MICILLO, DE ROSA, BONAFEDE, BUSTO, TURCO, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, DAGA, FERRARESI, MANNINO, SARTI, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, Massimiliano BERNINI, Nicola BIANCHI, BRESCIA, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DALL’OSSO, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, D’INCÀ, D’UVA, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, GRILLO, Cristian IANNUZZI, L’ABBATE, LIUZZI, LUPO, MANTERO, MARZANA, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PISANO, RIZZETTO, RIZZO, SIBILIA, SORIAL, TRIPIEDI, VACCA, Simone VALENTE, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZACCAGNINI (975); PELLEGRINO, Daniele FARINA, ZAN e ZARATTI

      Primi firmatari : REALACCI,(PD) MICILLO, (M5S) . PELLEGRINO (SEL)

        1. Wil, non giudico la legge dai promotori. Giudico i promotori dalla legge.
          p.s. Tutti quelli che leggono il testo del disegno di legge vedono i nomi dei promotori. Non serve il “copia e incolla”.

          1. E allora fammi capire.
            Giudichi intanto che la legge sia peggiorativa rispetto alle condizioni esistenti? Cioè che sia un regalo alle lobby come detto da alcuni ?

            Gli aspetti che non condividi poi secondo te sono stati scritti male per ragioni ben precise ? E se si quali ? Dalla lettura del ddl ritieni che siano ignoranti , o che siano in malafede? O che legittimamente abbiano un’idea diversa dalla tua sulle contravvenzioni e che non condividi?

            Ovviamente il giudizio negativo è esteso a tutti allo stesso modo, da Di Maio a Giachetti. Giusto?

            Mi interessa questo giudizio.

              1. Dai Ste, mi interessa il tuo giudizio, perchè hai espresso delle argomentazioni tecniche e sei del ramo
                Dopo di che chiudo, prometto 🙂

  2. Per Sina da i panni sporchi della sx di Ferruccio Pinotti.Gli esentati dalle primarie sonon stati 113 su un totale di 412 onorevoli. Tra questi Enrico Letta, eletto Roberto Speranza in Basilicata, Franceschini in Emilia Romagna, Marco Minniti in Calabria, Mucchetti in Lombardia, Capacchione in Campania, Mineo in Sicilia. Nelle prime posizioni anche chi ha ottenuto la deroga dopo tre legislature, Fioroni, Sposetti,.elle Marche, Nicola Latorre, in Puglia,

      1. Letta ha fatto il ministro a 32 anni e le primarie contro Veltroni nel 2007 ottenendo più voti di un Civati qualunque ed è stato vicesegrerario di Bersani per 4 anni.

        Si è accollato di gestire uno dei monenti più complessi dalla sconfitta nella guerra e se n’è andato dopo l’avvento di Renzi e non se ne sente più parlare. Di che parliamo?

          1. Al contrario degli squallidi come Civati che recrimina con i peggiori falliti della sinistra si è dato ad altro nella vita. Rispettando l’esisto delle primarie di partito.

              1. Civati? Si, concordo. Anche perchè blocca con il turn-over altri presunti “ricercatori” che non hanno mai visto l’aspettativa.

                L’aspettativa da ricercatori per 20 anni è proprio un privilegio da !!!Kastaa1111!

                1. Peraltro Letta non ha partecipato alle primarie anvendone tutto il diritto perchè impegnato a gestire una delle fasi più delicate del dopoguerra. C’è chi ha senso dello Stato e chi invece campa cercando di accumulare qualche privilegio sulle digrazie della gente.

        1. Letta era ministro a 32 anni perche’ un figlio di papa’. Di che parliamo. Vuoi che ti racconti la storia della famiglia Letta. Con una famiglia cosi ‘ alle spalle son bravi in tanti. Portami l’ esempio di qualcuno partito con le pezze al c..o e senza quarti di nobilta’ comunista, tipo i Barca e ne parliamo.

            1. Ah dimenticavo…Livia Turco. Figlia di pezzenti emersa a Ministro e offesa come Kasta tanto che ormai non stringe la mano a metà della gente che incontra….

    1. Antonella, hai un elenco dei renziani? So che ce ne sono stati alcuni, ma non conosco i nomi
      Grazie,

      (Renzi aveva invitato caldamente a fare altrimenti).

      1. No. Il libro non cita tutti, dunque non so. Pero’ io non ce l’ho in particolare con i renziani. E’ una critica in generale al partito da elettpre incazzato che non li vota piu’.

        1. E invece Rocco Casalino, Nick il Nero pagati migliaia di euro al mese per la comunicazione oppure tronisti dell’opinione come Dibba, flglio di notorio palazzaro fascista sono molto legittimati.

          Per non parlare di uno senza neanche uno straccio di laurea a 28 anni che con 180 voti sul server di un ex magnanger fallito del Telecom (15 milioni di perdite su 24 di fatturato) va in giro a dare lezioni di preferenze.

          1. Vogliamo parlare di quel panzone eletto al Senato perchè membro della Fondazione Caponetto (in Sicilia si fa carriere o come mafiosi o antimafiosi) che appena arrivato a Roma per salvarci ci ha messo in conto 4 mila euro di portaborse e 3 500 euro di Vitto e Alloggio e che fa la morale in giro?

            Questi meridionali si mettono comodi a Roma per venirci a salvare. E alzano pure il ditino da senatori offesi.

  3. C’è chi si mette

    Degli occhiali da sole

    Per avere più carisma e

    Sintomatico mistero

    Uh come è difficile restare padre

    Quando i figli crescono

    E le mamme imbiancano

    Quante squallide figure

    Che attraversano il paese

    Com’è misera la vita

    Negli abusi di potere,

    Sul ponte sventola bandiera bianca

    Sul ponte sventola bandiera bianca.

    Sul ponte sventola bandiera bianca

    Sul ponte sventola bandiera bianca

    1. Bandiera per bandiera. 😉
      « Avanti popolo con la riscossa
      bandiera rossa bandiera rossa
      avanti popolo con la riscossa
      bandiera rossa bandiera rossa.
      Bandiera rossa la trionferà
      viva la repubblica viva la repubblica
      bandiera rossa la trionferà
      viva la repubblica la libertà. »

  4. A parte i nuovi reati, il principale punto critico della riforma è la parte settima: “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”.
    Il nuovo sistema prevede che chi ha inquinato possa “eliminare la contravvenzione” (testuale) adeguandosi alle prescrizioni della polizia giudiziaria.

    Per “parla come mangi” significa che l’accertatore (non il giudice) entra nel merito della violazione, dà una prescrizione al contravventore e crea un rapporto con il trasgressore (cui può addirittura concedere una proroga del termine per adempiere).
    La norma è molto morbida anche con ritardatari e pasticcioni, prevedendo comunque delle riduzioni di pena per chi non adempie alle prescrizioni nel tempo o nel modo stabilito.

    Ma non basta. Chi verifica l’adempimento della prescrizione? L’accertatore stesso.
    Se, simpaticamente, il pubblico ministero ha notizia di un reato ambientale (hai visto mai) deve comunicarlo alla polizia giudiziaria (e non viceversa, come attualmente nel codice di procedura penale).

    Comunque la si pensi (io ho tecnicamente grandi perplessità sulla concentrazione di un simile potere in capo al solo organo di vigilanza ambientale), è innegabile si tratta di un sistema più mite nei confronti degli inquinatori. Questo è un dato di fatto (non un’opinione personale).

    1. Senti se qualcuno degli inquinanti desiste e si adegua alle prescrizioni della polizia giudiziaria forse mi costa meno che mantenere un sistema di 3 gradi di giudizio che dura anni senza produrre alcun risultato utile (vedi tutti i casi aperti).

      1. Io avrei preferito una riforma che il sistema lo fa funzionare. Ma sui gusti personali non discuto.
        Quanto agli inquinatori che desistono e si adeguano alle prescrizioni, sono deliziata dal tuo ottimismo.

        1. Dico la mia.

          Chiarito il fatto che la legge così com’è l’hanno scritta tutti , si pone sempre il problema di un suo miglioramento.

          Il tema che poni è importante per una ragione secondo me. L’accertatore nei casi di contravvenzione di lieve entità fa parte della polizia giudiziaria, non è un magistrato e dunque è facilmente corruttibile. Vedrei bene accanto a questo un aumento significativo delle pene per i pubblici ufficiali che non controllano che le previsioni siano rispettate e che quindi si rendono complici del danno.

          Se la buonafede di chi fa il danno c’è ritengo che sia possibile una elasticità nei tempi (non troppa, ovviamente e il provvedimento mette dei limiti). L’importante è che chi ha fatto il danno si impegni a rimediare con azioni concrete, e che i ritardi debbano essere sempre giustificati da ragioni concrete e non siano prorogabili oltre un certo limite (mi pare sia così ) .
          Il bene da tutelare è l’ambiente, non ritengo sbagliata la ratio della legge da questo punto di vista. Se ci si impegna con azioni concrete a un recupero, si ha una riduzione delle pene, Rendere troppo rigida la normativa e non concedere nulla comporta dall’altro lato che ci siano pochi “pentiti” e quindi che i costi per il recupero debbano essere sostenuti dalla collettività , o che il recupero non ci sia.

          ——————————————————————————————————————–

          Per chi vuole saperne di più riporto la parte interessata (scusate per la lunghezza, ma questo è copiato)

          Art. 318-bis. – (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

          Art. 318-ter. – (Prescrizioni). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

          2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

          3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

          4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

          Art. 318-quater. – (Verifica dell’adempimento). — 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

          2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonchè l’eventuale pagamento della predetta somma.

          3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

          Art. 318-quinquies. – (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

          2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

          Art. 318-sexies. – (Sospensione del procedimento penale). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, delle presenti norme.

          2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

          3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

          Art. 318-septies. – (Estinzione del reato). — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma 2.

          2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

          3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

          Art. 318-octies. – (Norme di coordinamento e transitorie). — 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

          1. Wil, non ci siamo.
            La parte settima, per quanto tu la possa migliorare, sarà sempre un vantaggio per chi commette i reati ambientali.
            A conferma di come sia ben scritta la riforma il titolo della parte settima si riferisce anche agli illeciti amministrativi, ma quando la norma definisce l’ambito applicativo fa riferimento ai soli reati (con esclusione quindi degli illeciti amministrativi).

            Ma una legge dal titolo “delitti ambientali” non poteva limitarsi a introdurre i delitti ambientali? Al solito, è chiedere troppo.

            1. Un vantaggio valido solo in ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
              Oppure ho capito male io.
              Chi ha commesso il danno se esegue una prescrizione ne ha un vantaggio e paga un ammenda minore, la ratio è l’estinzione del danno e il recupero nel più breve tempo possibile.
              In cambio, è vero, si favoriscono i contravventori “pentiti” .

              Condivido invece la parte in cui parli del pericolo che il controllore non faccia il suo dovere
              Qui si può migliorare prevedendo pene per chi si rende complice del danno.

                1. Wilson ma che ci parli con questi??? Difendono una magistratura con PM che arresta la gente per reati gravissimi e li tiene in carcerazione preventiva per patteggiare pene ridicole…..questa secondo loro è una giustizia onesta…

                2. Sina, ma perchè dobbiamo sempre buttarla sullo scontro?
                  Oltretutto non stiamo parlando nemmeno di una proposta presentata da una singola parte politica.
                  Ognuno ha le sue idee, vivaddio!

                  1. perché lui è democratico

                    basta pensarla come lui, altrimenti sei straccione, fallito, da mettere in croce, feccia etc etc
                    e rappresenta la maggioranza dei renziani
                    ma si dice pieno di dubbi, non giacobino e di larghe vedute

                    vedi tu

  5. “La senatrice Ghedini prima ha chiesto di votare per parti separate, scorporando una parte che da sola non sta in piedi, poi ha chiesto l’inversione dell’ordine del giorno. E tutto per non farci votare a scrutinio segreto il Senato elettivo”.

    1. L’ostruzionismo sulle riforme porta alle elezioni anticipate.

      Bisogna iniziare a lavorare sulla narrazione. E’ evidente che in questa situazione non ci possono essere più accordi, neppure sulla legge elettorale. Al massimo si inserisce la norma sulle preferenze.

      Si va a bocce ferme e il PD non stringe alcun tipo di alleanza con le altre forze politiche. Bisogna iniziare a lavorare sul regolamento per le primarie nel partito.

      1. Nella mia circoscrizione, chi era arrivata prima alle primarie e’ stata messa al terzo posto e la seconda sesta. Proprio un criterio trasparente. I parlamentari pd arrivati senza primarie mi semba disno circa un centinaio. Se la suonano e se la cantano come gli conviene. Per non parlare dei dignori delle tessere. E non mene importa se gli altri partiti non fanno le primarie o.i 5* fanno votare solo qualche migliaio di iscritti, a me interessava il pd perche’ quello votavo.

        1. Antonella il criterio era che il canditato premier faceva le primarie (con il doppio turno peraltro) e aveva diritto a nominare il 10% delle liste, presumibilmente quindi in cima alle liste c’erano i suoi in ogni circoscrizione (i vari Mineo, Muchetti, Casson e soci….ndr). Poi venivano i candidati usciti dalle primarie di partito…

          Se io faccio le primarie per il candidato premier e sono il segretario del Pd avrò diritto a “nominare” qualcuno di mia fiducia o no???

          Il vostro problema di base Antonella è che non c’avete i voti di base ma pretendete il diritto di veto.

          1. Aggiungo peraltro che il grosso dei renziani parlamentari sono nominati da Bersani nel listino ed è giusto così perchè comunque il ballottaggio di coalizione vedeva due anime del PD che dovevano essere rappresentate.

            Ma alla prossima non ci saranno primarie di coalizione.

          2. no.
            puoi scegliere chi ti pare fra quelli che hanno votato i cittadini per formare il governo, non stravolgere le votazioni.
            se poi “non ti fidi” degli eletti del tuo partito è evidentemente un problema tuo e del partito. Ma il partito deve rappresentare i votanti, non il premier. Altrimenti facciamo la la riforma per una monarchia quinquennale, eleggiamo il re e facciamolo governare per 5 anni.

            1. Non è il pd a aver presentato emendamenti per modificare l’articolo 67 della costituzione.
              Il non vincolo di mandato è sacro.
              Gli eletti comunque non rappresentano i votanti, ma il paese.
              Quando non sono eletti non rappresentano nessuno tranne se stessi

          3. In base a calcoli a spanne e’ un 20-25% di nominati che e ‘ entrato in parlamento. Troppi. Poi ti faro’ il calcolo preciso.

      2. No, basta con queste preferenze. Fanno saltare le riforme? Le fa saltare il PD? Se a Berlusconi va bene l’italicum si vota esattamente così com’è togliendo semmai la candidatura multipla che ha voluto Alfano come contentino e che peggiora la legge molto di più delle liste corte bloccate
        Tanto se si va al voto Alfano non serve più..

        Si fanno rigorosamente le primarie per i parlamentari. Candidando anche Mineo e Civati , che non prenderanno nessun voto e resteranno a casa.
        Gli unici da non candidare sono quelli con più di tre legislature. Dunque no a Bindi , Finocchiaro, e altri,

        Primarie rigorosamente senza listini bloccati.
        E si stravince.

            1. Il parlamentarismo italico si sta suicidando alla giapponese. Agosto è il mese ideale per imprimere sui senatori l’onta della vergogna. Un sacco di sudore che verrà lavato con le elezioni anticipate.

              L’importante è che non ci sia alcun tipo di relazione con coloro che verranno spazzati via dalle elezioni anticipate.

    2. Mamma mia, invito a seguire la discussione in streaming

      Chi non ha nulla da nascondere voti la nostra proposta per avere sempre un parlamento casa di vetro.
      Basta voto segreto! Solo chi deve nascondere qualcosa vuole, chiede e difende il voto segreto

      Si sono pure denudati in piazza per difendere questo “principio”.

      http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/stop-voto-segreto-il-m5s-propone-la-modifica-del-regolamento-la-voti-anche-il-pd.html.

      1. Ma fanno morire dal ridere gli interventi !

        Il voto segreto è un abominio, un tradimento degli elettori. Io voglio sapere come vota il mio candidato, cosa vota, perchè vota. Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto la votazione palese e l’abolizione del voto segreto dal regolamento del Senato.

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